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Legge e Decreto

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196/03
"Codice in materia di protezione dei dati personali"


  • LA LEGGE – DESTINATARI

Tutte le persone fisiche e giuridiche, aziende, società private e pubbliche, professionisti e studi associati che trattano dati personali e/o sensibili e/o giudiziari.

  • LA LEGGE – DISPOSIZIONI GENERALI

-    Trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza
-    Controllare la pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità della raccolta
-    Controllare l'esattezza dei dati ed eventualmente, qualora si renda necessario, provvedere al loro aggiornamento
-    Conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo non superiore a quello necessario  agli  scopi della raccolta; superato  tale termine, provvedere alla cancellazione  del dato, ovvero  alla sua trasformazione in forma anonima
-    Individuare le figure preposte al trattamento attive del trattamento: titolare, incaricato, responsabile, l'amministratore
di sistema, il soggetto preposto alla custodia delle parole-chiave
-    Nominare tali soggetti - eccetto il titolare - in forma scritta, fornendo le relative istruzioni
-    Rendere ai soggetti interessati l'informativa di cui all'articolo 13, anche in forma orale
-    Per  i  soggetti  privati  e  gli  enti  pubblici  economici,  acquisire  il  consenso  per  il  trattamento  dei  dati  comuni dell'interessato, ove richiesto (artt. 23 e 24)
-    Per  i soggetti  privati e gli enti pubblici economici, acquisire  il consenso  scritto  per  il trattamento  dei dati sensibili dell'interessato (art. 26)
-    Adottare le misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico – allegato B – al D.Lgs. n. 196/2003
-    Redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza in caso di trattamenti di dati sensibili mediante elaboratori.

  • LA LEGGE: GLI ADEMPIMENTI PERIODICI

1° gennaio di ogni anno (adempimenti a cadenza annuale)
-    Aggiornare l’individuazione dell’ambito di trattamento consentito ai singoli incaricati, ove variato, anche parzialmente
-    Verificare la sussistenza delle condizioni per la conservazione delle autorizzazioni per l’accesso ai dati particolari per gli incaricati
-    Fornire istruzioni organizzative e tecniche affinché il salvataggio dei dati sia effettuato settimanalmente
-    Programmare interventi di formazione per gli incaricati del trattamento
-    Provvedere all’aggiornamento delle "patch" dei programmi per computer, nel caso di trattamento di dati comuni (punto
17, Allegato B)

1° gennaio e 1° luglio di ogni anno (adempimenti a cadenza semestrale)
-    Aggiornare i software antivirus, per tutti i tipi di dati (punto 16, Allegato B)
-    Provvedere all’aggiornamento delle "patch" dei programmi per computer, nel caso di trattamento di dati sensibili (punto
17, Allegato B)

31 marzo di ogni anno
-    Aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza
-    All’interno del Documento Programmatico sulla Sicurezza, deve essere previsto un piano di formazione per gli incaricati, che  dovrà  pertanto  essere  rivisto  annualmente.  Il  piano  impone  che  siano  fatte  previsioni  effettive  sui  tempi  di formazione e sulle strutture che gestiranno tali attività, nell’arco dell’anno. La formazione è programmata al momento dell’ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti per il trattamento dei dati personali.

  • LE PROROGHE

1ª proroga
La prima proroga vede approvato, nella seduta del 22 giugno 2004, un decreto legge che, all’art.3, posticipa al 31 dicembre 2004 i termini per l’adozione delle misure minime di sicurezza che non erano previste dal precedente regolamento (d.P.R. 318/1999). Rif. DLgs. N.158 del 24 giugno 2004 convertito in Legge 27 Luglio 2004 n. 188; in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2004.
Termine Misure minime: 31/12/2004.

2 ª proroga
La seconda volta, con decreto legge del 9 novembre 2004 n. 266 "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative" pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 264 del 10 novembre 2004; i nuovi termini per l’adozione indicati all'articolo 6 del decreto sono il 30 giugno 2005 per le cosiddette misure minime nuove (quelle che non erano previste nel d.P.R. 318/1999 e 30 settembre 2005 per quei titolari che dispongono di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle relative misure minime).
Termini Misure minime: 30/06/2005
Termine ultimo per titolari che non dispongono di strumenti elettronici adeguati: 30/09/2005.

3 ª proroga
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 314/2004 che dispone proroghe o differimento di termini
(scadenze)  in materia di protezione dei dati personali e in particolare del termine per l'adozione delle misure minime
di sicurezza, che slitta dal 30 giugno 2005 al 31 dicembre 2005.
Si  tratta  delle  misure  di  sicurezza  di  cui  agli  articoli  da  33  a  35  (trattamenti  con  e  senza  l'ausilio  di  strumenti elettronici) e all'allegato B (disciplinare tecnico delle misure minime) del D.Lgs. n. 196/2003, non previste dal D.P.R.
n. 318/1999, fra cui anche la stesura o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza (detto DPS). Prorogato  dal  30  settembre  2005  al  31  marzo  2006,  inoltre,  il  termine  per  il  titolare  che  dispone  di  strumenti elettronici  che,  per  obiettive  ragioni  tecniche,  non  consentono  in  tutto  o  in  parte  l'immediata  applicazione  delle misure  minime  e  delle  corrispondenti  modalità  tecniche  di  cui  al  disciplinare  –  allegato  B  al  Codice.  A  tal  fine  il titolare deve descrivere le ragioni in un documento a data certa (era entro il 30 Settembre 2005) da conservare presso  la  propria  struttura.  Nel  frattempo  il  titolare  adotta  tutte  le  possibili  misure  di  sicurezza  in  relazione  agli strumenti  elettronici  detenuti  in  modo  da  evitare,  anche  sulla  base  di  idonee  misure  organizzative,  logistiche  o procedurali, un incremento dei rischi.
Il provvedimento è stato approvato il 1° marzo in via definitiva dal Senato (DDL n. 3294)
Termini Misure minime: 31/12/2005
Termine ultimo per titolari che non dispongono di strumenti elettronici adeguati: 31/03/2006.

4ª proroga
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 273/2005 che dispone proroghe o differimento di termini
(scadenze)  in materia di protezione dei dati personali e in particolare del termine per l'adozione delle misure minime
di sicurezza, che slitta dal 31 dicembre 2005 al 31 marzo 2006.
-    Le misure di sicurezza descritte negli artt. 33-35 dell’allegato B sono adottate entro il 31 marzo 2006
-    Prorogato dal 30 giugno 2006, inoltre, il termine per il titolare che dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime e delle corrispondenti modalità tecniche di cui al disciplinare.