Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, la responsabilità per la violazione delle norme che regolano il trattamento dei dati personali è triplice: Penale: ai sensi dell’art. 169, c. 1, infatti, “chiunque, essendovi tenuto", omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro. Civile: ai sensi dell’art. 15 sussiste una responsabilità civile, che, richiamando l’art. 2050 codice civile, si configura come una responsabilità oggettiva, indipendente dalla sussistenza del dolo o della colpa. Ogni soggetto, inserito nella catena del trattamento dei dati, è infatti responsabile per i danni cagionati all’interessato, dovendo pertanto provvedere al risarcimento, qualora non dimostri di aver adottato “tutte le misure idonee a evitare il danno”. Amministrativa: ai sensi dell’art. 160, l’omessa o inidonea informativa al soggetto interessato, anche in materia di distruzione dei dati, è sanzionata con una sanzione pecuniaria tra seimila e trentaseimila euro; ai sensi dell’art. 162, c. 1, la violazione delle norme in materia di trattamento comporta una sanzione pecuniaria compresa tra diecimila e sessantamila euro; ai sensi dell’art. 162, c. 3, la violazione delle norme in materia di misure minime di sicurezza comporta una sanzione pecuniaria compresa diecimila e centomila euro, senza possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta; ai sensi dell’art. 164, c. 2, una molteplicità delle violazioni sopra descritte comporta una sanzione pecuniaria aggravata, per una somma compresa tra cinquantamila e trecentomila euro; ai sensi dell’art. 164, c. 3, nei casi di maggiore gravità, per la rilevanza del pregiudizio verso uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni sopra descritte sono aumentati in misura pari al doppio; ai sensi dell’art. 164, c. 4, tutte le sanzioni pecuniarie sono aumentate sino al quadruplo se inefficaci per le condizioni economiche del soggetto sanzionato (si pensi al caso di enti pubblici,banche gruppi industriali, assicurazioni, ecc.). È opportuno rilevare che la sanzioni amministrative sono state particolarmente inasprite dalla recente l. 14/2009, di conversione del d.l. 207/2008, segno, questo, della particolare attualità del tema e della rinnovata attenzione da parte dello Stato verso la tutela dei dati personali e le possibili violazioni delle norme di riferimento. Da ciò scaturisce che ad oggi una gestione accurata degli scarti di archivio sensibili è diventata una necessità di notevole importanza per ogni singola realtà, dal piccolo professionista alla grande Società.